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Permessi e congedi: come funziona il contratto per badanti

Permessi e congedi: come funziona il contratto per badanti

Per badanti e collaboratori domestici il contratto nazionale prevede come per tutti i lavoratori ferie, permessi e congedi. Orientarsi nel panorama della legislazione quando si tratta di assumere una badante convivente può essere molto complesso, anche perché errori eventuali nell’inquadramento della dipendente possono comportare multe onerose e inceppamenti burocratici. Nel caso in cui non ci si senta a proprio agio nel gestire questo tipo di procedure, è fondamentale rivolgersi a professionisti del settore come Aes Domicilio, agenzie di selezione badanti esperte in materia che in caso di necessità possono fornire consulenze mirate.

In merito al contratto collettivo nazionale, il permesso è lo strumento che consente al dipendente di giustificare l’assenza al lavoro, non rischiando così la sanzione per assenza ingiustificata; a seconda dei casi, poi, il permesso può essere retribuito garantendo così il diritto allo stipendio anche nei giorni di assenza. I permessi non retribuiti invece sono ore di assenza che non saranno retribuite dal datore di lavoro né a livello di stipendio né a livello di contributi.

Nel caso delle badanti, se il permesso non retribuito risulta superiore ai 15 giorni nello stesso mese non permette la maturazione dei relativi ratei di ferie, tredicesima e TFR.

Permessi retribuiti: quando possono essere richiesti dalla badante o collaboratore familiare

Ecco di seguito le varie forme di permesso retribuito per le badanti:

Lutto

Il Ccnl all’art. 19, co. 3 prevede che il badante ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi nel caso venga a mancare un parente entro il secondo grado di parentela o una persona convivente.
Per verificare l’accaduto, la collaboratrice domestica dovrà poi presentare al datore di lavoro il certificato morte.

Visite mediche, rinnovo permessi, ricongiungimento familiare.

Per questa tipologia di permessi l’art. 19 comma 1 del Ccnl prevede un numero specifico di ore di permessi retribuiti, e cioè:

  • 16 ore l’anno per collaboratori domestici conviventi a tempo pieno
  • 12 ore l’anno per collaboratori domestici conviventi part-time (appartenenti ai livelli B, BS e C e che lavorano massimo 30 ore la settimana)
  • 12 ore l’anno proporzionate in base alle ore lavorate per i collaboratori domestici non conviventi e che lavorano meno di 30 ore la settimana

Permesso elettorale

Se il badante viene eletto scrutatore, presidente o segretario del seggio elettorale, ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire comunque la retribuzione.

Permesso sindacale

L’art. 43 prevede che i lavoratori che ricoprono una carica direttiva in un sindacato hanno diritto fino a 6 giorni di permesso retribuito l’anno per partecipare alle riunioni del sindacato di appartenenza. Le assenze devono sempre essere certificate da un attestato.

Donazione del sangue o del midollo osseo

Se il collaboratore domestico si assenta per donare il sangue o il midollo osseo, il datore di lavoro deve pagarlo come se avesse prestato servizio e poi deve chiedere il rimborso all’INPS.

Formazione professionale

L’art. 20 del contratto collettivo nazionale prevede che al lavoratore domestico spetti un totale di 40 ore l’anno per partecipare a corsi di formazione professionale (specifici per collaboratori o assistenti familiari) o per attività formative che hanno a che fare con il rinnovo del permesso di soggiorno. In quest’ultimo caso, il collaboratore domestico deve presentare un certificato che attesti la partecipazione all’attività formativa.

Nascita di un figlio

L’art. 19 co. 4 del Ccnl prevede per il lavoratore padre lo stesso numero di permessi previsti dalla normativa vigente. L’attuale normativa stabilita dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1 co. 363, lettera a) prevede 10 giorni di congedo obbligatorio.

I giorni non lavorativi o festivi in cui il lavoratore svolge una delle attività sopra elencate devono essere recuperati con un giorno di riposo o retribuiti in busta paga per 1/26 in più del compenso mensile.

Altre tipologie di congedi retribuiti

Oltre a queste linee guida individuate dal contratto collettivo nazionale, vi sono altre due tipologie di congedi retribuiti previsti dalla normativa e che sono validi anche per badanti e collaboratori domestici.

Congedo per donne vittima di violenza di genere

Il congedo per donne vittima di violenza di genere è stato introdotto grazie al nuovo Ccnl del 2020. Se la lavoratrice è stata vittima di violenza, allora può richiedere direttamente all’INPS un permesso retribuito di 3 mesi durante i quali verrà inserita all’interno di specifici percorsi di protezione. La donna dovrà avvisare il datore di lavoro della sua assenza almeno 7 giorni prima fornendo certificazione di inserimento in percorsi di protezione. Le ore di permesso possono essere usufruite dalla lavoratrice anche in modo frazionato nell’arco di 3 anni su base oraria o giornaliera.

Congedo matrimoniale

Come previsto dall’art. 24 del Ccnl, in caso di matrimonio il lavoratore domestico può richiedere un congedo retribuito di massimo 15 giorni di calendario che può essere sfruttato entro un anno dall’evento. Il congedo sarà retribuito dal datore di lavoro e sarà garantito solo se il matrimonio verrà verificato con un certificato. Inoltre, se il rapporto di lavoro termina prima che il lavoratore abbia usufruito del congedo, allora il diritto a usufruire di tali giornate retribuite cadrà.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti in merito al CCNL, è utile visitare la sezione apposita del sito ufficiale di Conflavoro.

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